Secondo il Consiglio di Stato, la realizzazione di opere e servizi per l’approvvigionamento comunale di energia elettrica, come la realizzazione di un parco fotovoltaico per il servizio d’illuminazione pubblica e la realizzazione di interventi di efficienza energetica ed adeguamento degli impianti comunali, non può essere affidata a trattativa privata (art. 57 del Codice dei Contratti) ma deve essere oggetto di una pubblica gara
