Tar Sardegna, sez. I, sentenza 20 febbraio 2012, n. 135
Secondo quanto statuito dal TAR Sardegna, il Comune può rilevare la violazione dell’art. 27, co. 42, della l. n. 99/09 – il quale subordina l’autorizzazione unica alla disponibilità del suolo da parte del soggetto richiedente – esclusivamente in sede di conferenza di servizi.
In base all’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990, infatti, «il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni (…) regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso».