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Giancarlo Montedoro, La poesia nel diritto

di - 27 Maggio 2024
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Dobbiamo all’attenzione ed alla cura di Luigi Garofalo e di Francesco Valagussa, uno studioso di diritto romano ed uno studioso di estetica, la traduzione dell’opera La poesia nel diritto di Jacob Grimm[1].

Un tema affascinante ed antimoderno solo in apparenza.

Certo l’interesse di Grimm – che fu allievo di Savigny – per il rapporto fra poesia e diritto è innervato dal suo scivolamento dal diritto – studiato con il metodo della Scuola Storica – alla letteratura alla quale donerà una delle raccolte di fiabe fra le più importanti della vicenda umana.

Lo studio sui rapporti fra poesia e diritto di Grimm è un punto di congiunzione fra il suo lavoro giuridico ed il suo lavoro letterario.

Ed è interessante per il giurista perché mette al centro del fenomeno giuridico la ricerca sulla lingua in chiave storica e filologica. Il diritto è sempre scavo nella lingua per portare alla luce la sua densità semantica.

Ed è importante per il letterato perché radica la poesia e l’espressione letteraria sullo stesso terreno dell’esperienza giuridica, un’esperienza viva e vitale per il destino storico dei popoli, così ricordandoci che esiste un nesso fra forme e significati (un nesso che in verità – come ricorda Nicola Chiaromonte – non si è mai perduto nemmeno nella lirica moderna debitrice alla lezione di Mallarmé della propria concezione poetica). La poesia è poiesis, è fare, trasformare, trasformare nominando.

Al centro è il tema dell’origine: dell’origine della lingua e quindi del pensiero (del Logos parola che designa entrambe le nozioni), dell’origine della storia che è fuori dalla storia, dell’origine della vicenda umana intrisa per Grimm di meraviglia e di fede (e noi vorremmo che fosse ancora così).

L’origine è meraviglia (thauma- zein) lo stupore che le cose siano così come stanno, l’interrogativo indefesso, l’indagine sulle cause. Ma è anche fede integra nell’uomo.

Nell’origine del diritto e della poesia una identica radice: l’inaccessibilità della stessa origine. La lontananza dal luogo sorgivo delle leggi e dei poemi, dall’origine stessa della lingua che è sempre data, ricevuta, mai stabilita razionalmente, calcolando.

L’inaccessibilità dell’origine della lingua (nella quale siamo immersi come un sedimento che ci accoglie e ci costituisce) ci consegna – come giuristi e come letterati o poeti – ad un’identità sempre infondata.

La fede è la capacità di non mettere in discussione questa eredità innata – ma infondata e incompleta – ricevuta da tempo immemorabile.

Quella dei giuristi è quindi una comunità di fedeli (come quella dei poeti): fedeli nella lingua.

Quest’atto di fede nella lingua è oggi intorbidato da guerre, da calcoli economici, da tecnicizzazioni del sapere mitologico originario, da processi di cattiva secolarizzazione (su cui si è soffermato G. Preterossi nel suo recente Teologia politica e diritto).

Il diritto diviene uno strumento al servizio di realtà organizzative complesse e perde la memoria della sua origine che ha fondamento nel principio speranza di E. Bloch e nella trascendenza immanente di K Jaspers.

La scienza odierna – dice Grimm – spacca il capello in quattro, mentre gli antenati non separavano nulla, assaporavano tutto come provenisse da un terreno comune e congruo, il carme non era di nessun poeta e la legge non promanava dal giudice ma dalla tradizione, dalla consuetudine.

 

I giudici sono “trovatori” – dice Grimm – perché trovano la regola nella esperienza consuetudinaria romana o germanica (un tema che fa venire in mente l’invenzione del diritto di Paolo Grossi), trovatori sono anche i poeti.

Ma essi sono anche produttori (poiesis è il fare poetico e giuridico) perché producono, assegnano, nominano, creano un ordine a partire dal caos.

La legge è vincolo ed anche la poesia lo è con il metro. Due arti della misura (il nomos – come misura e ponderazione – è un’esigenza ferrea per la poesia nonostante il verso libero che non può nascere se non si conosce la differenza fra sonetto petrarchesco e shakespeariano o l’importanza del trimetro giambico per i greci e dell’endecasillabo per la nostra tradizione versificatoria; il nomos – come principio orientativo basilare – è necessario per il diritto anche nel tempo dell’esplosione delle fonti nei sistemi costituzionali multilivello che rende l’interprete un flaneur che passeggia fra le fonti ; la norma- fattispecie ha la sua radice nel nomos e funziona a partire da esso).

La poesia è uno sciogliere ed un legare ed il diritto allo stesso modo si muove in questi ambiti; tenere insieme quando è possibile dissolvere quando è il caso.

Ligatum e lectum hanno un a comune radice.

Probare in giudizio viene dal nome del poeta nel Medioevo: Prὕfer.

Kieser è lo spettatore ma anche l’elettore, chi sceglie giudica, chi vede ordina anche. Theilen (dividere, articolare) significa anche parlare. E parlare significa tagliare ossia decidere (taglio è in latino talio ma anche decisum).

Si potrebbe continuare non sono giochi linguistici ma infiniti rimandi che conducono al giudizio, alla sentenza che decide, separando il giusto e l’ingiusto.

Nelle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo, nella lingua come nella fede (come nella leggenda della Vera Croce di Jacopo da Varazze dipinta da Piero in Arezzo) le “lingue ed i popoli collimano nella maniera più meravigliosa” (Grimm).

Il libretto di Grimm studia assonanze molteplici sul piano della lingua fra poesia e diritto ad es. l’uso delle allitterazioni, l’importanza della forma e della rima, il riferimento a cose sacre e simbolicamente legate alla sessualità (il ramo, la verga, il bastone ma anche la terra, la pioggia, il grembo), il gusto della ripetizione nelle formule legali e nei poemi epici, un certo grado di horror vacui.

Nella piacevolezza del linguaggio (un gusto tramontato) risiede la sicurezza delle cose.

Ma l’analogia fra diritto e poesia non è solo legata alla parola come forma, come suono, esse hanno la stessa funzione: delimitare la cosa, darci il possesso del mondo o l’illusione di averlo.

Qui Grimm dice una cosa geniale (cap. 8): “la legge moderna vorrebbe essere completa e prevedere tutti i casi, mentre la vecchia spesso evita di intervenire e preferisce affidare la decisione a qualcosa di naturale”.

Grimm cita il racconto dei selvaggi nordamericani come esempio di vaghezza spazio temporale connessa alla sacertà accidentale: si dovrebbe vivere solo fino a quando non si possa gettare una pietra sulle tombe delle mogli morte (ossia fino al momento – indeterminato ma simbolico – della morte dell’amore; un invito a cercare di vivere una vita significativa).

Nelle saghe nordiche il diritto dura “finché il vento soffia dalle nuvole e il mondo sta in piedi” e questo oggi potrebbe essere un monito a mettere al centro della giurisprudenza l’attenzione per l’ambiente ed al centro della poesia l’amore per la natura (e non il solipsismo narcisistico).

Ancora: diletto ed efferatezza delle pratiche – piacere e dolore – sono nel diritto e nella letteratura e nella poesia; così come simboli e legami religiosi (anche secolarizzati) come asciuttezza verbale e disincanto.

Ma all’origine le due cose erano una cosa sola. Anche se sempre su questa terra per l’uomo “una parola Dio ha detto e due ne ho udite”.

La rilettura del libro proposto da Luigi Garofalo e Francesco Valagussa suscita la nostalgia per la mente che unifica o tenta di unire con la forza dell’immaginazione di cui è capace la parola superando in un balzo quella che solo separa.

[1] Jacob Grimm, La poesia nel diritto, a cura di L. Garofalo e F. Valagussa, Padova, 2024.


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